Autotrasporto: le responsabilità del committente
Ricordiamo in questa nota le responsabilità che ricadono in capo al committente di servizi di trasporto su strda.
Controllo on-line della regolarità dell’autotrasportatore: Ai sensi dell’articolo 83 bis del Decreto Legge n.112/2008 così come modificato in ultimo dalla Legge n.190/2014, il committente di un servizio di autotrasporto (ad esempio l’impresa di spedizioni internazionali che per la tratta stradale utilizza un autotrasportatore terzo), deve verificare che l’autotrasportatore sia regolare, ossia risulti iscritto all’Albo e sia in regola coi versamenti dei contributi previdenziali obbligatori.
Il controllo avviene on-line, registrandosi al Portale dell'Albo degli Autotrasportatori, seguendo le istruzioni del Manuale ministeriale. Tale verifica va effettuata preliminarmente alla stipula o al rinnovo del contratto. Nel caso si stipuli il contratto con un autotrasportatore irregolare si è responsabili solidalmente con lo stesso - entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto – relativamente ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi Inail inerenti il contratto stesso. Nel caso il contratto sia stato solo verbale la responsabilità solidale si estende alle violazioni fiscali e del codice della strada.
Corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada: In base al Decreto Legislativo n.286/2005, il committente è sempre responsabile unitamente all’autotrasportatore per alcune violazioni al CdS (limiti di velocità, tempi di guida e di riposo, sistemazione del carico e sovraccarico), qualora nel contratto scritto risulti che abbia dato istruzioni incompatibili col rispetto del Codice stesso. L’accertamento della corresponsabilità avviene su strada, all’atto della contestazione della violazione, mediante il controllo del contratto, ovvero di qualsiasi altra documentazione d’accompagnamento prevista dalle leggi vigenti. Il contratto scritto non deve necessariamente trovarsi a bordo del mezzo: è sufficiente esibire agli organi di controllo una dichiarazione sottoscritta dal commettente o dall’autotrasportatore attestante la presenza di un contratto scritto che ovviamente dovrà avere data certa antecedente a quella della dichiarazione. La data certa può essere apposta mediante procedimenti informatici, ad esempio con lo scambio del documento tra le parti mediante Posta Elettronica Certificata. Nel caso non esista un contratto scritto, il committente per non essere ritenuto corresponsabile dell’infrazione al CdS deve aver dato istruzioni scritte all’autotrasportatore, compatibili col rispetto del Codice.
Subvezione: In base all’articolo 6 ter del D.Lgvo n.286/2005 l’autotrasportatore può avvalersi di un subvettore solo qualora sia stato a ciò autorizzato dal committente. La limitazione non vale per i trasporti a collettame di partite fino a 50 quintali.